TOTOLO I
DENOMINAZIONE SEDE DURATA
ART. I
E' costituita la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale AISE S.c.r.l. O.N.L.U.S"
La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.
La Società ha sede legale in Sedriano (MI).
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
ART. II
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.
TITOLO II
SCOPO OGGETTO
ART. III
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'inte-grazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.
La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.
Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma asso-ciata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.
Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del con-seguimento dello scopo sociale.
La Società si propone:
1) di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2) di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3) di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti dispo-sizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più am-pio conseguimento dell’oggetto sociale;
4)di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l’assistenza alle malattie e quella in-fortunistica.
La Cooperativa può aderire, accettandone gli Statuti, alle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualisti-ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ART. IV
Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:
L’attività viene svolta nel campo dell’assistenza sociale e, in particolare, ha per scopo la prevenzione, cura, socializ-zazione, riabilitazione e formazione professionale dei tossicodipendenti, dei minori in stato di emarginazione e delle persone in difficoltà, in stretto collegamento con gli Enti pubblici Istituzionali, con le famiglie e con le scuole di ogni ordine e grado.
In particolare si propone di istituire:
a) centri di pronto intervento atti a soddisfare temporaneamente le esigenze immediate di assistenza;
b) servizi atti a favorire l’avviamento e la qualificazione al lavoro e l’occupazione lavorativa;
c) comunità alloggio intese come modalità di intervento a medio termine, atte a soddisfare i bisogni di giovani e non, in difficoltà per esperienze di droga, di carcerazione, o in situazioni di conflittualità familiari;
d) comunità terapeutiche atte ad assicurare una convivenza accettata e programmata per la riabilitazione e il reinserimento sociale su tempi non brevi, per gli stati di tossicomania consolidata;
e) attività volte alla prevenzione del disagio giovanile e non.
La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l’altro, per la sola identificazione esemplificativa:
a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l’espletamento delle attività sociali;
c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;
d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.
Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell’oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
TITOLO III
SOCI
ART. V
Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci coope-ratori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all’esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
Possono essere soci della cooperativa enti ed associazioni che svolgono attività simili e funzionali alle attività della cooperativa.
Qualora la cooperativa superi i nove soci possono aderire alla Cooperativa Soci persone giuridiche pubbliche o pri-vate nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperativa.
Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utiliz-zate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia coope-ratori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all’uopo istituito.
ART. VI
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l’ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai li-miti di legge e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:
- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguente-mente, l’obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci (vedi nota n. 4) dopo che l’assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statu-to.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.
Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.
ART. VII
I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.
Essi sono, inoltre, obbligati:
a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
b) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministra-zione.
Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori. Il socio che non partecipa all’amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
ART. VIII
E’ fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplichino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.
E’, altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque re-tribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.
Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal te-nere comportamenti incompatibili con l’affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professio-nale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.
ART. IX
L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, L’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, L’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non inferiore a quella prevista per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di for-mazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto sola-mente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile.
Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione azien-dale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.
TITOLO IV
RECESSO - ESCLUSIONE
ART. X
La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell’Ente, Organismo o Per-sona giuridica.
ART. XI
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:
a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell’eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.
Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un ter-mine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.
ART. XII
Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l’esclusione viene deliberata dal Consi-glio di Amministrazione nei confronti del Socio:
a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Rego-lamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
b) che nell’esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull’elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esi-genze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sot-toscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8;
f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo
i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia,;
L’esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla sca-denza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.
ART. XIII
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccoman-data o mediante Raccomandata a mano.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l’eventuale diniego da parte della Cooperativa.
ART. XIV
I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scio-glimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.
Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio even-tuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall’art. 2535 del Co dice Civile.
Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell’interessato.
Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.
ART. XV
In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.
ART. XVI
I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l’anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.
Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO.
ART. XVII
In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall’apposito Regolamento Interno.
II Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
ART. XVIII
Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e fi-nanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall’Assemblea.
Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.
E’ facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.
TITOLO VU
STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALEnbsp;
ART. XIX
Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettiva-mente ai sensi dell’articolo 2483 c.c. e dell’articolo 111-octies delle d.a.t.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del pre-sente statuto.
ART. XX
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni di capitale.
ART. XXI
Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di 25,82 euro;
b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
c. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci recedu-ti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
d. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
e. dalla riserva straordinaria;
f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel li-mite delle quote sottoscritte.
Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
ART. XXII
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera rac-comandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusiva-mente per l’intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.
Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l’acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla en-tro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.
ART. XXIII
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inven-tario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-viste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell’art.21.
La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 20 è consentita solo una volta effettua-te le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).
AMMINISTRATORI
ART. XXIV
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L’amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di ri-nunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
e) concorrere a gare d’appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi contratti;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all’Assemblea Generale;
k) deliberare l’istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall’ultimo comma dell’art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il poten-ziamento aziendale;
l) deliberare l’adesione o l’uscita da altri Organismi, Enti e società;
m) deliberare l’apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.
n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all’art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell’Impresa, l’elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica
o) relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della preva-lenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-dita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
L’amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.
ART. XXV
In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del Codice Civile.
IL PRESIDENTE
ART. XXVI
II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordina-ria amministrazione.
II Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.
Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
CONTROLLI
ART. XXVII
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrati-vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-ministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di con-trollo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
DECISIONI DEI SOCI
ART. XXVIII
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. le modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con esclusione della delega di rappresentanza.
ART. XXIX
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno quindici giorni prima dell’adunanza, ed è inviato individualmente ai soci, nel mede-simo termine di quindici giorni prima dell’adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax, posta elettronica (e-mail) qualora il numero del fax e l’indirizzo di posta elettronica del socio risultino annotati nel Libro Soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle ob-bligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee dei soci.
ART. XXX
In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all’Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
ART. XXXI
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all’Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.
ART. XXXII
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.
Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta
Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.
In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.
I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni as-semblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
ART. XXXIII
REQUISITI MUTUALISTICI
1. Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (art. 23 ), non ripartibilità delle riserve (art. 21) e di devoluzione del patrimonio (art. 36) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. XXXIV
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-sponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dall’ordine degli avvocati di Milano il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presi-dente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
L’arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti (ovvero: “le spese dell’arbitrato saranno a ca-rico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro).
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Tuttavia, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli orga-ni sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. XXXV
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, sce-gliendoli preferibilmente tra i Soci.
ART. XXXVI
In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effetti-vamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui all’art. 11 L. 31.1.1992, n. 59
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
ART. XXXVII
Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.