Associazione

Cooperativa

ART. I

E’ istituita in Vittuone con Sede presso la Biblioteca Comunale di Vittuone di Via Gramsci 4, l’Associazione per l’intervento sociale contro l’emarginazione. Essa è una libera Associazione aperta alla partecipazione volontaria individuale e di gruppo, di tutti coloro che comunque e idealmente motivati, intendono operare concretamente nel campo dell’assistenza e del recupero dei giovani in stato di emarginazione sociale e particolarmente nel campo della lotta contro le tossicodipendenze.  

ART. II 

L’Associazione, in riferimento all’ultimo comma dell’art, 45 della Legge 23/12/78 N. 833, intende predisporre, gestire ed erogare servizi per l’assistenza ai giovani in stato di emarginazione sociale particolarmente a quella sanitaria e sociale rivolta ai tossicodipendenti in stretto collegamento con gli Enti pubblici istituzionali In particolare si propone di istituire:
1) Centri di pronto intervento atti a soddisfare temporaneamente le esigenze immediate di sussistenza.
2) Servizi atti a favorire l’avviamento e la qualificazione al lavoro e all’occupazione lavorativa, incentivare la costituzione di strutture autonome su base cooperativistica
3) Comunità alloggio intese come modalità di intervento a medio termine, atte a soddisfare i bisogni di giovani in difficoltà per esperienze di droga, di carcerazione o in situazioni di conflittualità familiari.
4) Pensionati, intesi come strutture atte a soddisfare il bisogno dell’alloggio protratto nel tempo, per le stesse situazioni di difficoltà di cui al punto 3.
5) Comunità terapeutiche atte ad assicurare una convivenza accettata e programmata per la riabilitazione e il reinserimento sociale su tempi non brevi, per gli stati di tossicomania consolidata.  

ART. III 

L’Associazione nell’ambito degli scopi di cui al precedente ART. II, concorre al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi pubblici sanitari e sociali particolarmente anche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 45 della Legge 23/12/78 N. 833. 

ART. IV 

Possono far parte dell’Associazione Enti Pubblici, che si impegnano, annualmente, a corrispondere una quota associativa.
Possono altresì far parte Enti privati, o singole persone fisiche che intendono con la corresponsione di una quota annua associativa o con l’impiego a rendere prestazioni volontarie, concorrere al raggiungimento degli scopi dell’ Associazione.
In questo caso la domanda di iscrizione deve essere controfirmata da 2 (due) soci.
L’accettazione di soci è deliberata da Consiglio direttivo, il quale decide sull’ammissione inappellabilmente e senza obbligo di motivazione.  

ART. V 

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per espulsione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo, per mancata esplicazione, senza giustificato motivo, delle prestazioni che il socio si era impegnato a rendere nell’ambito dei programmi prefissati o per morosità nel versamento della quota per oltre un anno.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo per indegnità morale o per comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione.  

ART. VI 

L’Associazione prevede ai propri scopi mediante i seguenti finanziamenti:
a) le quote associative, le prestazioni volontarie dei soci;
b) contributi, erogazioni ed atti di liberalità in generi di soci, privati ed Enti;
c) per il raggiungimento dei fini previsti l’Associazione può, altresì, avvalersi di collaborazioni professionali o di personale dipendente, presceglibili anche tra i soci.  

ART. VII 

Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.  

ART. VIII 

L’Assemblea è costituita da tutti i soci che siano in regola con gli obblighi sociali per tutti gli anni a partire da quello dell’iscrizione e compreso quello in cui l’Assemblea è convocata ed è l’organo deliberativo fondamentale dell’Associazione.
Sono di competenza dell’Assemblea:
1) le riforme statutarie;
2) l’elezione del Consiglio direttivo;
3) l’approvazione della relazione annuale del Presidente;
4) l’approvazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo;
5) la fissazione delle quote annuali associative;
6) ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all’Assemblea;
7) l’elezione dei revisori dei conti.
 

ART. IX 

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni anno, in in via straordinaria ogni volta che il Consiglio direttivo ne stabilisce la convocazione in ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.
Ogni associato, in regola con il versamento dei contributi sociali, dispone di un voto.
L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’ordine del giorno dell’assemblea viene fissato dal consiglio direttivo in carica.
Le proposte che i soci intendono far porre all’Ordine del giorno dell’Assemblea devono essere presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazioni, tempestivamente comunicata.
Le proposte fatte da almeno 1/5 (un quinto) dei soci, dovranno essere inserite nell’ordine del giorno. 

ART. X 

 Le deliberazioni di competenza dell’assemblea, avvengono a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci.
Dei lavori dell’Assemblea dovrà essere redatto un verbale e trascritto sull’apposito registro.
In sede di elezione del Consiglio direttivo , resteranno eletti candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; ogni socio potrà votare un massimo di 6 nomi.

ART. XI 

Ogni socio dell’Assemblea potrà essere eletto nel Consiglio direttivo.
La votazione sarà effettuata a scrutinio segreto e potranno partecipare tutti i soci presenti.  

ART. XII 

Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante avviso a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione. I soci potranno farsi rappresentare da altri mediante delega individualmente sottoscritta. Il socio può rappresentare solo una delega. 

ART. XIII 

Il Consiglio direttivo è composto di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, che è eletto dal Consiglio nel proprio…
Delibera su ogni affare concernente l’Associazione, salvo che per le materie riservate all’Assemblea o attribuite o delegate al Presidente.
Funge da responsabile amministrativo e da segretario del Consiglio un membro del Consiglio stesso nominato, salvo che il Consiglio ritenga di avvalersi di collaborazioni esterne.
In particolare compete al Consiglio la determinazione dei programmi e la adozione dei provvedimenti necessari o utili per lo sviluppo e il buon funzionamento dell’Associazione nonché per l’attuazione degli scopo sociali.
Il Presidente e i membri del Consiglio durano in carica 2 (due) anni, e sono sempre rieleggibili.
Nel caso che durante il biennio si rendessero vacanti dei posti, subentreranno automaticamente i candidati secondo l’ordine di preferenza.  

ART. XIV 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione ad ogni effetto; convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo fissando l’ordine del giorno degli argomenti.
Il Consiglio direttivo può delegare determinati poteri e facoltà al Presidente.
Il segretario tesoriere collabora con il Presidente e tiene gli atti amministrativi della società.  

ART. XV 

I revisori dei conti nominati in numero di 3 (tre) dall’Assemblea, hanno il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento la gestione economica e finanziaria della società, di riferire all’Assemblea con osservazioni e proposte, in ordine di bilanci, e alla loro approvazione.
I revisori dei conti durano in carca 4 (quattro) anni.  

ART. XVI 

L’anno sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

ART. XVII 

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consultivo e lo sottopone all’Assemblea ordinaria dei soci, con una relazione che illustra l’attività svolta. 

ART. XVIII 

I libri sociali (libro soci, libro giornale, libro degli inventari, libro delle deliberazioni dell’Assemblea, libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo) prima di essere emessi in uso devono essere vidimati ai sensi dell’Art, 2115 Codice Civile. 

ART. XIX 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione, depurato di tutte le passività, sarà devoluto ad Associazioni aventi analoga finalità e operanti nel campo sociale o sanitario.  

ART. XX 

Il funzionamento dell’Associazione è retto, per quanto non previsto dallo Statuto, dalle norme del Codice Civile sulle Associazioni. 

ART. XXI 

In via transitoria, sino a quando non si riterrà di chiedere il riconoscimento legale, l’ente opererà quale associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36/38 del Codice Civile. 

ART. XXII 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto , si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile ed alle leggi in vigore. 

ART. XXIII 

L’Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.
REGISTRATO A RHO
IL 20-06-1980
AL N. 697 VOL.85
ATTI PUBBLICI
CON L. 40.500
DI CUI PER INVIM
L.//
IL PROCURATORE
F.to AMADUCCI